La nuova legge italiana sull'economia dello Spazio
L'11 giugno, il Senato italiano ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di economia dello spazio", introducendo per la prima volta in Italia una normativa organica dedicata alle attività spaziali. La legge, di iniziativa governativa, istituisce un sistema di autorizzazione per le imprese che intendano svolgere missioni spaziali, sia dal territorio nazionale sia dall’estero, e definisce le responsabilità giuridiche in caso di danni causati da oggetti spaziali. Il provvedimento è stato approvato con 76 voti favorevoli e 57 contrari.
La normativa disciplina in maniera sistematica le modalità di svolgimento delle attività spaziali, l’immatricolazione degli oggetti spaziali, le responsabilità degli operatori e dello Stato, e introduce misure specifiche per favorire lo sviluppo dell’economia dello spazio. Con questa legge, l’Italia colma un rilevante vuoto normativo, dotandosi di uno strumento essenziale per regolamentare un settore in rapida espansione e di crescente importanza strategica.
La legge stabilisce l’obbligo di autorizzazione per lo svolgimento delle attività spaziali, affidando le competenze in materia di autorizzazione, controllo e sanzioni a un’apposita Autorità di vigilanza. È inoltre istituito un Registro nazionale per l’immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico. La pianificazione strategica del settore sarà affidata a un Piano nazionale per l’economia dello spazio, aggiornato ogni due anni, che definirà le priorità di sviluppo e le linee guida operative. La legge prevede anche misure economiche di sostegno alle imprese attive nel comparto spaziale.
La legge è frutto di un lungo confronto con i principali soggetti pubblici e privati del settore e rappresenta uno strumento fondamentale per regolamentare l’accesso allo spazio da parte degli operatori privati, offrendo nuove opportunità di sviluppo per l’industria e l’economia nazionale.
Il regime autorizzativo si applica agli operatori italiani che intendano svolgere attività spaziali dal territorio nazionale o dall’estero, così come agli operatori stranieri che vogliano operare da spazioporti o dal territorio italiano. Sono esentate dall’obbligo di autorizzazione le attività già autorizzate da altri Stati, a condizione che tali autorizzazioni siano riconosciute dall’Italia in base a trattati o accordi internazionali, come stabilito all’articolo 4, comma 4.
All’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è attribuito un ruolo centrale come autorità tecnica di vigilanza e regolamentazione delle attività spaziali. L’ASI cura l’istruttoria delle richieste di autorizzazione, il monitoraggio delle operazioni spaziali e, in caso di violazioni, l’adozione delle sanzioni, inclusa la revoca delle autorizzazioni. L’ASI continuerà inoltre a gestire il Registro nazionale degli oggetti spaziali in conformità con la legge 12 luglio 2005, n. 153, come modificata per recepire la Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. La nuova legge, inoltre, sancisce l’autonomia dell’ASI rispetto al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, come stabilito all’articolo 29, comma 2.
Il procedimento autorizzativo prevede la valutazione preliminare da parte dell’ASI, con successiva trasmissione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Comitato Interministeriale per le Politiche Relative allo Spazio e alla Ricerca Aerospaziale (COMINT), cui spetta la decisione finale. La legge rafforza significativamente il ruolo del COMINT, che da organo consultivo diventa ora organo decisionale centrale, responsabile del coordinamento interministeriale e della definizione strategica del settore.
Un elemento di grande novità introdotto dalla legge è la disciplina della responsabilità per danni derivanti da oggetti spaziali, oggetto del Titolo IV. La legge abroga la precedente normativa del 25 gennaio 1983, n. 23, che recepiva la Convenzione del 1972 sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali, ma che si limitava a un recepimento formale senza prevedere specifici strumenti di tutela per le vittime. La precedente normativa, molto sintetica e priva di procedure concrete, non offriva un quadro chiaro per il risarcimento dei danni causati da oggetti spaziali lanciati dallo Stato italiano (1), mentre la Convenzione del 1972 non imponeva agli Stati l’adozione di procedure interne per il riconoscimento dei risarcimenti. Gli attori danneggiati da oggetti spaziali italiani, siano essi soggetti nazionali o stranieri, possono certamente agire in sede giudiziaria per ottenere il risarcimento applicando la Convenzione del 1972 e la normativa civilistica italiana.
La nuova disciplina attribuisce invece all’operatore autorizzato la responsabilità diretta per i danni causati a terzi estranei all’operazione spaziale, come stabilito all’articolo 18, commi 1 e 2. La legge introduce inoltre l’obbligo per gli operatori di stipulare una garanzia assicurativa o altra idonea copertura finanziaria, con un massimale minimo di 100 milioni di euro per ciascun sinistro, ai sensi dell’articolo 21.
Particolarmente significativa è anche l’introduzione, all’articolo 25, della "riserva di capacità trasmissiva nazionale", ovvero una rete satellitare dedicata a garantire la continuità delle comunicazioni istituzionali, soprattutto in situazioni di emergenza. Durante il dibattito parlamentare, alcune forze di opposizione hanno espresso preoccupazioni circa il possibile coinvolgimento di operatori extraeuropei, in particolare della società statunitense SpaceX (2), nella gestione di comunicazioni governative sensibili. In risposta a tali criticità, sono stati approvati due emendamenti condivisi con l’opposizione: il primo prevede che l’affidamento del servizio sia subordinato al rispetto dei requisiti di sicurezza nazionale, mentre il secondo introduce l’obbligo di garantire un ritorno industriale a beneficio del sistema produttivo italiano. Sebbene la normativa consenta l’affidamento della gestione della rete anche a operatori privati appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea o della NATO, la formulazione non esclude esplicitamente la partecipazione di operatori provenienti da Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Il provvedimento rappresenta un passaggio cruciale per la costruzione di una disciplina organica delle attività spaziali in Italia, ponendo le basi per lo sviluppo del settore e per il rafforzamento della competitività internazionale del Paese. Tuttavia, la legge presenta alcune significative lacune. Menziona l’estrazione mineraria spaziale, ma non riconosce ai privati il diritto di appropriazione delle risorse spaziali, a differenza di quanto previsto nelle legislazioni di Stati Uniti, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Giappone e India (3). Inoltre, la legge non affronta in maniera specifica il tema del turismo spaziale (4), né fornisce una definizione normativa di spazioporto, lasciando irrisolte le questioni legate alla possibile realizzazione di nuovi spazioporti sul territorio italiano al di fuori del Centro Spaziale Luigi Broglio di Malindi.
Tali assenze, tuttavia, non denotano una carenza nella riflessione giuridica italiana né una limitazione nelle capacità tecniche dell'industria nazionale. Al contrario, la nuova legge sull'economia dello spazio segna l'avvio di una regolazione amministrativa strutturata delle attività spaziali, anche attraverso strumenti contrattuali di natura pubblica e privata. Le condizioni previste per il rilascio delle autorizzazioni amministrative risultano per molti aspetti analoghe ai criteri adottati per l’esercizio dei poteri speciali di intervento statale (cosiddetto "golden power"). Con questa normativa, lo Stato intende assumere un ruolo guida nella nuova frontiera dello spazio, promuovendo al contempo l’innovazione e sostenendo lo sviluppo del settore. La legge si propone, quindi, come una base solida per facilitare la crescita dell’economia spaziale italiana e come punto di partenza per la futura elaborazione di discipline specifiche in grado di affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del contesto spaziale globale.
BIBLIOGRAFIA
(1) La Convenzione del 1972 non pone alcun obbligo a tal riguardo prevedendo l’istituzione di una Commissione di regolamento (articolo 15, Convenzione sulla responsabilità internazionale
per danni cagionati da oggetti spaziali) si compone di tre membri: uno designato dallo Stato attore, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo, fungente da presidente, scelto di comune accordo tra i due Stati.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/784_784_784/it
(2) Dai voli suborbitali alle polizze: tra le polemiche su Musk via libera della Camera alla legge sullo spazio
https://www.ilsole24ore.com/art/dai-voli-suborbitali-polizze-le-polemiche-musk-via-libera-camera-legge-spazio-AGdPb8KD
(3) I.E.S.K. On the Legal Framework of Orbiting Space Stations and the Privatisation of Space Law, pp. 122-123
(4) Ibid, p. 138